((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualita' di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/1999

    Questione inammissibile
    4 marzo 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'atto di promovimento, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Assicurazione invalidità e vecchiaia per coltivatori diretti, mezzadri e coloni) nella parte in cui non consente l'accreditamento dei contributi versati dal lavoratore che, pur avendo svolto abitualmente e continuativamente attività manuale di coltivazione del fondo con i propri familiari per la maggior parte dell'anno, non risulta presente nel nucleo familiare al 31 dicembre. In ordine alla fattispecie concreta, infatti, nell'ordinanza di rinvio - dalla quale emerge soltanto che oggetto del procedimento civile 'a quò sarebbe la liquidazione della pensione del ricorrente, emigrato a scopo lavorativo nell'anno 1959 - manca qualsiasi riferimento all'iscrizione dell'interessato negli elenchi di categoria, alla collocazione del medesimo nel nucleo familiare ai fini dell'applicazione dei previsti criteri di priorità, e all'eventuale presentazione, a norma dell'art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, della richiesta di riscatto dei contributi non accreditati. Ne' si considera, agli effetti della perdurante applicabilità, nel caso, della disposizione impugnata, che essa è stata abrogata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e neppure si fa cenno - in presenza di una giurisprudenza di merito sul punto non univoca - alla possibile incidenza delle disposizioni (sul cumulo dei contributi in questione con quelli di altre forme di assicurazione obbligatoria o comunque accreditati) dell'art. 4-ter del d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 17 marzo 1993, n. 63. Il necessario controllo della Corte, sulla rilevanza della sollevata questione e sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di proponibilità da parte del giudice rimettente, ne resta perciò impedito. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 11 Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

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  • Sentenza n. 434/1994

    Questione infondata
    20 dicembre 1994

    Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1047 del 1957 hanno diritto alla copertura assicurativa delle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno - in quanto assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità e la vecchiaia - gli appartenenti al nucleo familiare (coniuge, parente o affine) del mezzadro o colono, i quali esercitino abitualmente le medesime attività (di coltivazione o di allevamento e governo del bestiame) sui medesimi fondi. Tale posizione e l'inerente rapporto giuridico - poiché anche per i membri della famiglia colonica vale un principio di conservazione del posto analogo a quello sancito per i rapporti di lavoro subordinato - non vengono meno qualora la prestazione di lavoro del familiare sia temporaneamente impedita da una sopravvenienza del tipo di quelle previste dagli artt. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) e 2111 (servizio militare) cod. civ.. Vanno quindi respinte le censure mosse all'art. 5 della citata legge del 1957 (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963, ma tuttora applicabile ai rapporti antecedenti a questa) in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 Cost., in base all'interpretazione restrittiva, secondo la quale il familiare del mezzadro o colono anche nel caso (ricorrente nella specie) di adempimento del servizio di leva, non avrebbe diritto all'accreditamento dei contributi se nell'ultimo giorno dell'anno di riferimento non risulti attivamente presente sul fondo: interpretazione che peraltro, se è pur vero che - come ritenuto dal giudice 'a quò - ascrive al testo normativo un significato collidente con i parametri costituzionali richiamati, non è giustificata ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 52 cost., dell'art. 5, quinto comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 52 cost. · Art. 5 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963. 349 parole tolte, 45 parole aggiunte.

tolto: I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti: le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza e' stabilita secondo l'anzianita'; le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno. Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti. Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non puo' essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attribuzione nel modo indicato nel primo comma delle giornate residue in numero inferiore ai quozienti sopraindicati. Nella attribuzione delle giornate sono posposte a tutte le altre unita' familiari le unita' che abbiano gia' liquidato una pensione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria. Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono. Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unita' che abbiano superato il 70° anno di eta', pure abbiano gia' liquidato una pensione nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accreditoaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9. Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art5 · fonte del testo