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L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonche' la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalita' stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I contributi di cui ai precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico. Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari. Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non puo' in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5. Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi piu' di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art3 · fonte del testo