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All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilita' i seguenti Enti:
- 1)Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
- 2)Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
- 3)Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
- 4)Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso.
Testo in vigore dal 18 agosto 1955 al 18 dicembre 1957
