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L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5 dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva del nucleo famigliare e' attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative. Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1954 al 15 febbraio 1963
