Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

  • a)con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
  • b)con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso. 3 5 6
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

3

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) la soppressione del contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L. 28 febbraio 1986, n. 41

5

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati."

L. 28 febbraio 1986, n. 41, come modificata dalla L. 11 marzo 1988, n. 67

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 28 febbraio 1986, n. 41, come modificata dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso."

Testo vigente dal 14 marzo 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1986 al 14 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1986, n. 41, come modificata dalla L. 11 marzo 1988, n. 67

    La L. 28 febbraio 1986, n. 41, come modificata dalla L. 11 marzo 1988, n. 67 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art2 · fonte del testo