Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1986 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

  • a)con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
  • b)con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

3

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) la soppressione del contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.

L. 28 febbraio 1986, n. 41

5

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati."

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 14 marzo 1988

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1965 al 28 febbraio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 febbraio 1986, n. 41

    La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art2 · fonte del testo