Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1986 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:
- a)con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
- b)con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749
3Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) la soppressione del contributo di solidarieta' di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841.
L. 28 febbraio 1986, n. 41
5La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Sono soppressi i contributi istituiti dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati."
Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 14 marzo 1988
