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Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo si provvede:

  • a)con un contributo commisurato al 4,50 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate all'articolo medesimo; tale contributo e' a carico per il 3,50 per cento delle Amministrazioni che erogano i trattamenti di quiescenza, e per l'1 per cento dei titolari dei trattamenti stessi;
  • b)con un contributo di solidarieta' commisurato al 0,50 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attivita' di servizio, appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione dei trattamenti di quiescenza indicati dall'art. 1 della presente legge; tale contributo e' a carico del personale stesso.

Testo in vigore dal 20 novembre 1953 al 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art2 · fonte del testo