Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura dei 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per, cento a carico del dipendente.3 Il contributo menzionato al precedente comma e' calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. Per i dipendenti che fruiscono delle indennita', assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo e' calcolato sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749
3Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente." Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.
Testo vigente dal 24 luglio 1965
