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Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura dei 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per, cento a carico del dipendente. Il contributo menzionato al precedente comma e' calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. Per i dipendenti che fruiscono delle indennita', assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo e' calcolato sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.

Testo in vigore dal 20 novembre 1953 al 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art3 · fonte del testo