Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente art. 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in pesos fino all'ammontare massimo di 350 milioni di pesos. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~art3 · fonte del testo