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Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10. Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

Testo in vigore dal 30 settembre 1960 al 28 febbraio 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

13 versioni dal 1960

1960oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 31 gennaio 1975 — 16 dicembre 2010per 36 anni
  3. 27 novembre 1973 — 31 gennaio 1975per un anno
  4. 17 agosto 1971 — 27 novembre 1973per 2 anni
  5. 27 ottobre 1970 — 17 agosto 1971per 10 mesi
  6. 30 agosto 1968 — 27 ottobre 1970per 2 anni
  7. 23 aprile 1968 — 30 agosto 1968per 4 mesi
  8. 28 maggio 1966 — 23 aprile 1968per un anno
  9. 24 aprile 1964 — 28 maggio 1966per 2 anni
  10. 9 aprile 1963 — 24 aprile 1964per un anno
  11. 23 agosto 1962 — 9 aprile 1963per 8 mesi
  12. 28 febbraio 1962 — 23 agosto 1962per 6 mesi
  13. 30 settembre 1960 — 28 febbraio 1962testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art5 · fonte su Normattiva