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Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10. Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 gennaio 1962, n. 21

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La L. 25 gennaio 1962, n. 21 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962".

L. 28 luglio 1962, n. 1075

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La L. 28 luglio 1962, n. 1075 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962".

L. 21 febbraio 1963, n. 264

4

La L. 21 febbraio 1963, n. 264 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962, con legge 25 gennaio 1962, n. 21, ed al 31 dicembre 1962, con legge 28 luglio 1962, n. 1075, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1963".

L. 23 marzo 1964, n. 153

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La L. 23 marzo 1964, n. 153 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075 e 21 febbraio 1963, n. 264, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965".

L. 6 maggio 1966, n. 308

6

con decorrenza dal 10 gennaio 1966

La L. 6 maggio 1966, n. 308 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264 e 23 marzo 1964, n. 153, e' ulteriormente prorogato, con effetto dal 10 gennaio 1966, al 31 dicembre 1967".

L. 12 marzo 1968, n. 315

8

La L. 12 marzo 1968, n. 315 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' elevato a lire 200 milioni".

9

Il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1968, n. 1089 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

10

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972".

11

La L. 12 marzo 1968, n. 315 come modificata dal D.L. 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1971, n. 594 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, il limite di lire 200 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' elevato a lire 350 milioni.

L. 27 ottobre 1973, n. 673

12

La L. 27 ottobre 1973, n. 673 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974".

Testo in vigore dal 27 novembre 1973 al 31 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1960

1960oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 31 gennaio 1975 — 16 dicembre 2010per 36 anni
  3. 27 novembre 1973 — 31 gennaio 1975per un anno
  4. 17 agosto 1971 — 27 novembre 1973per 2 anni
  5. 27 ottobre 1970 — 17 agosto 1971per 10 mesi
  6. 30 agosto 1968 — 27 ottobre 1970per 2 anni
  7. 23 aprile 1968 — 30 agosto 1968per 4 mesi
  8. 28 maggio 1966 — 23 aprile 1968per un anno
  9. 24 aprile 1964 — 28 maggio 1966per 2 anni
  10. 9 aprile 1963 — 24 aprile 1964per un anno
  11. 23 agosto 1962 — 9 aprile 1963per 8 mesi
  12. 28 febbraio 1962 — 23 agosto 1962per 6 mesi
  13. 30 settembre 1960 — 28 febbraio 1962testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1971 al 27 novembre 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 ottobre 1973, n. 673

    La L. 27 ottobre 1973, n. 673 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1016~art5 · fonte del testo