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Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10. Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. 2 Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1962, n. 21
2La L. 25 gennaio 1962, n. 21 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1962 al 23 agosto 1962
