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Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potra' fissare annualmente limiti eccedenti quello di 50 milioni di lire indicato all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Peraltro i finanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge non possono superare in ogni caso il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di 50 milioni di lire ed avere una durata superiore a 7 anni e per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, la durata di anni 10. Il tasso di interesse da applicarsi alle operazioni predette, se richieste e stipulate entro il 31 dicembre 1961, sara' del 5 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa. 2 3 Per il territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, il tasso di cui al precedente comma e' ridotto alla misura del 3 per cento.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 gennaio 1962, n. 21
2La L. 25 gennaio 1962, n. 21 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962".
L. 28 luglio 1962, n. 1075
3La L. 28 luglio 1962, n. 1075 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, prorogato al 30 giugno 1962 con legge 25 gennaio 1962, n. 21, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962"
Testo in vigore dal 23 agosto 1962 al 9 aprile 1963
