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[1]E' istituito, per ventisei domeniche che saranno ogni anno determinate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, nonche' per i giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonche' sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni. La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, e' stabilito come segue: per importi:

[2]fino a lire 100...................... L. 5 da lire 101 a lire 200.................. L. 10 da lire 201 a lire 400.................. L. 20 da lire 401 a lire 800.................. L. 60 da lire 801 a lire 1.000................ L. 100 da lire 1.001 a lire 1.500............... L. 150 da lire 1.501 a lire 2.000............... L. 200 da lire 2.001 a lire 3.000............... L. 300 oltre a lire 3.000................... L. 500 Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1000. Il sovrapprezzo e' dovuto - con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto - anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative. Gli abbonati, che intervengano agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni nelle giornate per le quali e' prevista l'applicazione del sovrapprezzo di cui sopra, sono tenuti alla corresponsione del sovrapprezzo medesimo nella misura stabilita per il prezzo intero del posto cui l'abbonamento da' diritto. Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale. I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 1 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art2 · fonte del testo