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A favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' istituito, a carico dei giocatori, un sovrapprezzo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 10 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale.

Testo in vigore dal 13 novembre 1954 al 5 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art3 · fonte del testo