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L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 5 dicembre 1974
