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L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 5 dicembre 1974

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 265/1974

    Parametro
    27 novembre 1974

    Una volta mutati con la legge delegante 13 luglio 1965, n. 871 i presupposti e la misura delle sanzioni previste dall'art. 28 legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per il caso di omessa osservanza dell'obbligo di denunzia di materiale radioattivo al Ministero dell'industria e commercio, sanzioni che la legge di delegazione individuava in pene più lievi, l'avere la legge delegata (art. 1 D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704) provveduto a regolare positivamente l'obbligo di denunzia, omettendo peraltro di disciplinarne l'aspetto sanzionatorio e facendo così proprio implicitamente il sistema punitivo già contenuto nella legge del 1962, comporta un contrasto con l'espressa statuizione della legge delegante. Da tale distorsione nel rapporto di delegazione consegue l'illegittimità costituzionale del citato art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

    Art. 28 Impiego pacifico dell'energia nucleare

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art28 · fonte su Normattiva