Art. 14 — Omessa denuncia dei lavori
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Testo vigente dal 21 dicembre 1971
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art14 · fonte su Normattiva