Art. 3 — Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre
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Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.
Testo in vigore dal 3 agosto 2000 al 27 aprile 2001
