Art. 3 — Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre
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Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 3 agosto 2000
