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Sono inscritti d'ufficio alla «Cassa ufficiali» gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purche' questo non sia inferiore a tre mesi.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 marzo 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art3 · fonte del testo