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Sono inscritti d'ufficio alla «Cassa ufficiali» gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purche' questo non sia inferiore a tre mesi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 marzo 1940
