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[1]Sono inscritti d'ufficio alla «Cassa ufficiali» gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purche' questo non sia inferiore a tre mesi.
[2]((I Marescialli d'Italia ed i Generali d'Armata che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 68° anno di eta'.
[3]A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali i Cappellani militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo unico per il servizio spirituale presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Regia guardia di finanza)).
Testo in vigore dal 7 marzo 1940 al 26 gennaio 1941
