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[1]((Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»: gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');
[2]i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi)).
[3]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 novembre 1940, n. 1773
3La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
