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[1]((Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»: gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');

[2]i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi)).

[3]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 novembre 1940, n. 1773

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La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1940 al 26 gennaio 1941. 96 parole tolte, 73 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono tolto: inscritti aggiunto: iscritti d'ufficio alla «tolto: Cassa ufficiali»aggiunto: cassa ufficiali»: gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanentetolto: , aggiunto: (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');

aggiunto: i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e tolto: quando, essendone cessati aggiunto: durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in serviziotolto: , durante il tempo del richiamo, purche' questo non sia aggiunto: per un periodo non inferiore a tre mesitolto: .

tolto: I Marescialli d'Italia ed i Generali d'Armata che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio, sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, cessano dalla iscrizione alla Cassa ufficiali al compimento del 68° anno di eta'.

tolto: A decorrere dal 1° luglio 1939-XVII sono iscritti d'ufficio alla Cassa ufficiali i Cappellani militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo unico per il servizio spirituale presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica e la Regia guardia di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 novembre 1940, n. 1773

    La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art3 · fonte del testo