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[1]L'indennita' supplementare e' corrisposta agli ufficiali del Regio esercito inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali» o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».

[2]L'indennita' supplementare e' pagata agli ufficiali inscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purche' con diritto a pensione vitalizia.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 7 marzo 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art6 · fonte del testo