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[1]L'indennita' supplementare e' corrisposta agli ufficiali del Regio esercito inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali» o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».
[2]((L'indennita' supplementare e' corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.
[3]Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.
[4]Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione)).3
[5]Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali di Armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' pagata al compimento del 76° anno di eta'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 novembre 1940, n. 1773
3La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
