Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'indennita' supplementare e' corrisposta agli ufficiali del Regio esercito inscritti da almeno sei anni alla «Cassa ufficiali» o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennita' che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della «Cassa ufficiali».

[2]((L'indennita' supplementare e' corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

[3]Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.

[4]Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitalizia, l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione)).3

[5]Ai Marescialli d'Italia ed ai Generali di Armata, che, dopo la dispensa da ogni onere d'impiego o di servizio sono mantenuti nei ruoli del servizio permanente, l'indennita' supplementare e' pagata al compimento del 76° anno di eta'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 novembre 1940, n. 1773

3

La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1940 al 26 gennaio 1941. 25 parole tolte, 73 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'indennita' supplementare e' tolto: pagata agli ufficiali inscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purche' aggiunto: corrisposta, agli ufficiali, che ne hanno diritto, al compimento dell'ottavo anno di permanenza nella riserva, purche' il collocamento in tale posizione dia diritto a pensione vitalizia.

aggiunto: Qualora allo scadere del suddetto periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni l'indennita' e' corrisposta al compimento di tale eta'.

aggiunto: Agli ufficiali che cessano dal servizio permanente perche' collocati in congedo assoluto, con diritto a pensione vitaliziaaggiunto: , l'indennita' supplementare e' corrisposta, all'atto del trasferimento in tale posizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 novembre 1940, n. 1773

    La L. 28 novembre 1940, n. 1773 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1940.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art6 · fonte del testo