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A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonche' di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facolta' di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

Testo in vigore dal 19 aprile 1971 al 28 giugno 1980

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art6 · fonte su Normattiva