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Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 16 maggio 1967 al 27 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-04-24;261~art4 · fonte del testo