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L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1961 al 23 gennaio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 5/1986

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1986

    È irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra · Art. 42 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 37 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art12 · fonte del testo