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L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' cosi' modificato: "Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti".
Testo in vigore dal 6 dicembre 1961 al 23 gennaio 1986
