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Articolo abrogato.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1962 al 1 gennaio 2027. 99 parole tolte.
tolto: Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sui tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-03-28;147~artunico · fonte del testo