Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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I contributi a favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire. Per i consorzi e le societa' consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 e' elevato a 200 milioni di lire. Il limite anzidetto e' ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le societa' consortili costituiti da non meno di 75 imprese. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 e' elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3. Ai consorzi e alle societa' consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.

Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 26 giugno 2012

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