Art. 16 — Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti
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Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, e' elevata a lire 140 miliardi. La maggiore somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
