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Per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della sede stradale, alla elettrificazione e agli impianti fissi, le somme effettivamente corrisposte alla societa' concessionaria avranno valore di semplice anticipazione essendo fatta riserva, sulla base dei piani finanziari da istituirsi a norma dell'articolo 8 dell'atto 24 novembre 1947 e dell'articolo 8 dell'atto 2 aprile 1954, di determinare se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento e di interessi delle somme medesime e versate all'Erario. testa acquisito alla proprieta' dello Stato e lasciato in uso gratuito alla societa' concessionaria sino al termine della sua concessione il materiale rotabile acquistato con le somme erogate in esecuzione al successivo articolo 34.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
