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Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a corrispondere alla societa' un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni. E' data facolta' ai Ministri predetti di autorizzare l'esecuzione di dette opere anche in pendenza della convenzione di cui all'articolo 36. I pagamenti potranno essere effettuati per importi di lavori non inferiori a lire 50 milioni, e con trattenuta di un ventesimo a garanzia del collaudo. 5a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 ottobre 1966, n.950
5aLa L. 31 ottobre 1966, n.950 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessita' di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonche' della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Societa' anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.), restera' acquisito alla proprieta' dello Stato."
Testo in vigore dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010
