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Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a corrispondere alla societa' un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni. E' data facolta' ai Ministri predetti di autorizzare l'esecuzione di dette opere anche in pendenza della convenzione di cui all'articolo 36. I pagamenti potranno essere effettuati per importi di lavori non inferiori a lire 50 milioni, e con trattenuta di un ventesimo a garanzia del collaudo.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 1 dicembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art37 · fonte del testo