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I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 11 e 12 della legge 29 novembre 1965, n. 1372. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1967 al 4 luglio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1964 al 30 giugno 1967. 63 parole tolte, 28 parole aggiunte.

tolto: Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili leaggiunto: I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli tolto: 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1934 aggiunto: 7, 11 e 12 della legge 29 novembre 1965, n. tolto: 522. I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni. aggiunto: 1372. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale tolto: sul l'entrata aggiunto: sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioniaggiunto: , e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali aggiunto: metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art49 · fonte del testo