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Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1954, n. 522. I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522. Sono ammessi alla importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 43.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 21 luglio 1964
