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Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1934, n. 522. I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sul l'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1964 al 30 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 21 luglio 1964. 5 parole tolte, 46 parole aggiunte.

Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio tolto: 1954 aggiunto: 1934, n. 522. I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente … articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522aggiunto: , e successive modificazioni. Sono ammessi tolto: alla importazione aggiunto: all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale tolto: sull'entrata aggiunto: sul l'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e aggiunto: successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materialitolto: , macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo tolto: 43 aggiunto: 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art49 · fonte del testo