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I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'articolo 9 da destinare annualmente ai singoli interventi. Entro novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministro dei trasporti la progettazione esecutiva, distinta per lotti funzionali, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.
Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 6 ottobre 1996
