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I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'articolo 9 da destinare annualmente ai singoli interventi. Entro novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministro dei trasporti la progettazione esecutiva, distinta per lotti funzionali, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 1042 del 1969, e', nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Testo in vigore dal 6 marzo 1992 al 6 ottobre 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 462/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    Posta la legittimità dell'intervento straordinario dello Stato per un eccezionale programma di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, (v. massima A) sono da ritenersi legittimi anche gli interventi di organi statali, necessari per l'attuazione della speciale procedura esecutiva prevista dalla l. n. 211 del 1992: approvazione dei programmi di intervento nonché la relativa individuazione delle fonti di finanziamento a carico dello Stato da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - C.I.P.E.T. - (art. 5, primo comma, stessa l. n. 211 del 1992); approvazione dei progetti secondo le disposizioni statali concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane (art. 2, l. 29 dicembre 1969, n. 1042) quale condizione per la erogazione dei finanziamenti di competenza statale (artt. 5, secondo comma, e 7 predetta legge n. 211 del 1992). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo e secondo comma, e 7, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).

    Art. 128 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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