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La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale gia' imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo 5. A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta commissione corredate del parere della commissione edilizia. Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la Regione stabilisce le modalita' con le quali e' attribuito all'organo che adotta il piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalita' e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione puo' altresi' integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo. La commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre trenta giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalita' indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2. Approvato il piano comprensoriale l'accertamento e' effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo. I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

Testo in vigore dal 8 maggio 1973 al 29 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 357/1998

    Questione infondata
    21 ottobre 1998

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, comma primo e 128 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, l. 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sost. dall'art. 1 'bis' d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui dispone che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante "su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche", anziché "sui soli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche che richiedono pareri, visti, autorizzazioni o assensi, comunque denominati e obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali", in quanto, con riferimento agli artt. 5, 118, comma primo, e 128 Cost - posto che la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 Cost., può dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l'assetto territoriale e l'apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme più incisive di partecipazione; e che l'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica" non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della città di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico-territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarità dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano (nell'esigenza di unitarietà e contestualità di valutazione) l'intervento (consultivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale; in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversità di disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarità del territorio e dell'ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia è caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale; ed in quanto, con riferimento all'art. 97 Cost. -posto che l'intervento della Commissione di salvaguardia è temporaneo, essendo previsto per ciascun comune "fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale" - il legislatore statale ha adoperato una tecnica tutt'altro che inusuale in materia di programmazione territoriale e ambientale, e non in contrasto con il principio di buon andamento della p.a., introducendo una procedura e una normativa di maggior rigore fino all'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione, con valenza non solo urbanistica ma anche di tutela di interessi di carattere superiore, come quelli ambientali, e con efficacia diretta e produttiva di vincoli, nel duplice intento di realizzare una misura di salvaguardia temporanea per impedire ulteriori dissesti o manomissioni in mancanza di pianificazione, e di promuovere nel contempo l'interesse specifico, sia per i comuni, sia per tutti i soggetti privati e pubblici ad adoperarsi per il superamento delle resistenze ad una programmazione dell'uso del territorio e del recupero ambientale. - S. nn. 1010/1988, 62/1993, 83/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 118 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art6 · fonte su Normattiva