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La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale gia' imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo 5. A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta commissione corredate del parere della commissione edilizia. Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la Regione stabilisce le modalita' con le quali e' attribuito all'organo che adotta il piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalita' e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione puo' altresi' integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo. La commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre trenta giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalita' indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2. Approvato il piano comprensoriale l'accertamento e' effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano. I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo. I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.
Testo in vigore dal 8 maggio 1973 al 29 novembre 1991
