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La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonche' di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali. Per le finalita' di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. 5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale

Testo in vigore dal 29 novembre 1991 al 1 giugno 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 357/1998

    Questione infondata
    21 ottobre 1998

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, comma primo e 128 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, l. 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sost. dall'art. 1 'bis' d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui dispone che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante "su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche", anziché "sui soli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche che richiedono pareri, visti, autorizzazioni o assensi, comunque denominati e obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali", in quanto, con riferimento agli artt. 5, 118, comma primo, e 128 Cost - posto che la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 Cost., può dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l'assetto territoriale e l'apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme più incisive di partecipazione; e che l'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica" non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della città di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico-territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarità dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano (nell'esigenza di unitarietà e contestualità di valutazione) l'intervento (consultivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale; in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversità di disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarità del territorio e dell'ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia è caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale; ed in quanto, con riferimento all'art. 97 Cost. -posto che l'intervento della Commissione di salvaguardia è temporaneo, essendo previsto per ciascun comune "fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale" - il legislatore statale ha adoperato una tecnica tutt'altro che inusuale in materia di programmazione territoriale e ambientale, e non in contrasto con il principio di buon andamento della p.a., introducendo una procedura e una normativa di maggior rigore fino all'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione, con valenza non solo urbanistica ma anche di tutela di interessi di carattere superiore, come quelli ambientali, e con efficacia diretta e produttiva di vincoli, nel duplice intento di realizzare una misura di salvaguardia temporanea per impedire ulteriori dissesti o manomissioni in mancanza di pianificazione, e di promuovere nel contempo l'interesse specifico, sia per i comuni, sia per tutti i soggetti privati e pubblici ad adoperarsi per il superamento delle resistenze ad una programmazione dell'uso del territorio e del recupero ambientale. - S. nn. 1010/1988, 62/1993, 83/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 97 cost. · Art. 118 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art6 · fonte su Normattiva