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Al fine di perseguire le finalita' di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sara' nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia. Questo comitato viene a sostituirsi al "Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali" recependone gli studi e le sperimentazioni.

Testo in vigore dal 8 maggio 1973 al 4 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art8 · fonte su Normattiva