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Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi. La societa' svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatile dal Comitato di cui all'articolo 1, nonche' i seguenti compiti:
- a)accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
- b)effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
- c)concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
- d)acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.
Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991
