Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1991 al 14 agosto 1991. Leggi il testo vigente →

Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la provvista del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi. La societa' svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge i compiti affidatile dal Comitato di cui all'articolo 1, nonche' i seguenti compiti:

  • a)accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
  • b)effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
  • c)concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
  • d)acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1991, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, secondo comma della L. 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che la societa' per azioni svolge a favore dei beneficiari degli interventi previsti dalla legge "i compiti affidatile dal Comitato di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 21 marzo 1991 al 14 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 116/1991

    Illegittimità dichiarata
    15 marzo 1991

    Una legge statale, che intenda provvedere alla definizione di un sistema compiuto di programmazione settoriale di livello nazionale in materia agricola e forestale, può procedere alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione centrale, di un organo speciale a composizione mista (nella specie, di un Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico), investito della verifica della situazione del settore e della conseguente redazione di un programma di intervento, amministrativo e finanziario, coordinato con altri strumenti programmatori di portata più ampia e destinato a porre principi e criteri direttivi di carattere generale, relativi al settore. Ne' sul piano costituzionale sussistono, in linea di principio, ostacoli al fatto che l'organo speciale possa avvalersi di un fondo, provvisto di una specifica dotazione, cui risulti affidato il compito, connesso all'attività di programmazione, di interventi aggiuntivi di interesse nazionale nelle materie spettanti alla competenza regionale o provinciale ovvero che allo stesso organo possa essere affiancata una struttura operativa di natura privata (società per azioni a prevalente partecipazione statale), destinata a operare nel mercato con gli strumenti propri del diritto privato. In tutte queste ipotesi non sussistono, pertanto, violazioni delle competenze attribuite alle Regioni o alle Province autonome in materia agricola e forestale, in quanto è il potere di autoorganizzazione dello Stato che viene in gioco e che consente al legislatore nazionale di adottare le forme e gli strumenti ritenuti più appropriati ai fini dell'esercizio di una competenza statale di programmazione o del perseguimento di un interesse che investe il livello nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21; 9, nn. 3 e 8; 16; 69 e ss. e 104, comma primo, dello Statuto speciale del Trentino A.A. e delle relative norme di attuazione, degli artt. 1, 3 e 5 legge 9 aprile 1990 n. 87).

    Art. 4 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 3 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 8 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art5 · fonte su Normattiva