Il conferimento al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, organo centrale dello Stato, di compiti di intervento di natura concreta e puntuale (approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; concessione di contributi su mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del 1988) non può trovare alcuna giustificazione ne' sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento ne' su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale e conseguentemente è lesivo delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Ne' tale lesione può essere superata mediante la previsione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non può essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attività consultiva. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che il Comitato attui i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5, st.l..
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