Art. 21 — Operazioni di voto
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La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista. L'elettore puo' manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso. L'indicazione di una o piu' preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a piu' di una lista o l'indicazione di piu' preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Di tutte le operazioni, nonche' delle contestazioni dei membri del seggio, e' redatto verbale. Per le modalita' dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
