Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Art. 9 — Validità delle riunioni e delle deliberazioni
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Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per la validita' delle votazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica.
Testo in vigore dal 22 maggio 1985 al 11 novembre 2003
