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Il tribunale amministrativo regionale decide:
- a)sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
- b)sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
- 1)dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
- 2)dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attivita';
- 3)dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione, del tribunale amministrativo regionale.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
