Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 27 aprile 1982, n. 186, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 43, secondo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché dell'art. 19, stessa legge, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost., in quanto la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale ove ciò si rendesse necessario al fine di comporre il collegio. L'art. 25, secondo comma, della sopravvenuta legge 27 aprile 1982, n. 186, ha previsto, infatti, la possibilità d'integrazione del collegio di un T.A.R. con magistrati di altri T.A.R., inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un T.A.R. non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante.
Art. 1 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 cost. · Art. 103 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art43 · fonte su Normattiva