Art. 26 — null
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Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando e' investito di giurisdizione di merito, puo' anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa. Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito puo' condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice. In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 10 agosto 2000
