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Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, puo' disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa. Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. ((Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni)).

Testo in vigore dal 10 agosto 2000 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 332/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art33 · fonte su Normattiva